Passa ai contenuti principali

Cassazione: presunzione di evasione per i liberi professionisti | I versamenti su conto corrente vanno giustificati.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19806/2017, estende la presunzione di evasione anche ai liberi professionisti: i versamenti su conto corrente vanno sempre giustificati.










versamenti sul conto corrente vanno giustificati.
Una "rivoluzione" in questa estate torrida: una sentenza della Corte di Cassazione - la numero 19806 del 9 agosto 2017 - estende ai liberi professionisti, come avvocati, medici e commercialisti, la presunzione di evasione fiscale per versamenti non giustificati.

Il fisco controlla i bonifici ricevuti da terze persone e vigila sui versamenti effettuati direttamente dal libero professionista o da un semplice cittadino; ove non sia possibile individuare la fonte di un versamento, l’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento fiscale.


Colui che ha effettuato il versamento avrà l'onere di dimostrare che non si tratta di evasione fiscale, specificando la provenienza dei soldi versati sul conto e non menzionati nella dichiarazione dei redditi. 
Nessun problema per prelievi da conto corrente, il titolare può prendere qualsiasi somma senza dover indicare la motivazione.
Durante il periodo di  sospensione feriale del tribunale, la Corte di Cassazione ha emanato una sentenza che muta i rapporti tra gli studi dei liberi professionisti e il fisco.

Giustificare i versamenti ricevuti

È il titolare di un conto corrente a dover dimostrare la provenienza dei vari versamenti per difendersi dalla presunzione di evasione; bisogna conservare qualsiasi documento che vi metta al riparo da un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Se a seguito di controllo bancario l’Agenzia delle Entrate rileva dei versamenti non giustificati, questa fa scattare un accertamento e il titolare del conto corrente sarà costretto a difendersi dalla presunzione di evasione fiscale.
Il nostro ordinamento attribuisce la “presunzione di evasione fiscale” in favore del fisco; basta una somma versata ma non dichiarata nel 730 per far pensare ad un’evasione fiscale.
Questi versamenti sono presunti dall’Agenzia delle Entrate come redditi “in nero” del libero professionista, a meno che questo non ne dimostri la provenienza.


La sentenza 19806/2017 della Corte di Cassazione  ribalta quanto espresso dalla stessa Corte Costituzionale nel 2014 (sentenza n°228) che aveva dichiarato inapplicabile ai liberi professionisti la “presunzione di evasione fiscale” valida invece per i versamenti sul conto corrente non giustificati dagli imprenditori.
Avvocati, medici, commercialisti e architetti devono stare attenti a quanto versato in banca per evitare un contenzioso con il fisco.
La Corte di Cassazione ha specificato che il versamento va giustificato tramite prova documentale e non testimoniale: non rilevano dichiarazioni controfirmate da un testimone. Rilevano solo contratti, atti pubblici o estratti conto.

I prelievi da conto corrente

Bisogna prestare attenzione ai versamenti sul conto corrente. Per i prelievi effettuati, invece, imprenditori e liberi professionisti possono stare tranquilli. Ha specificato la Corte di Cassazione che i prelievi da conto bancario sono insufficienti per giustificare un accertamento poiché non costituiscono una prova per la presunzione di evasione.
Il libero professionista è libero di prelevare quanto vuole dal proprio conto corrente  senza dover fornire  giustificazione al fisco. L’Agenzia delle Entrate non potrà chiedere le ragioni di tale prelievo.
Diverso il discorso per i versamenti, se non giustificati scatta un accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione tutte le persone fisiche potranno essere accertate, compresi quindi i liberi professionisti.




Fonte:  I versamenti in banca vanno giustificati: presunzione di evasione estesa ai liberi professionisti |  Simone Micocci |  Money.it



Giuridica News | Avv. Gabriella Filippone



«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)

La rassegna stampa è una sintesi e fornisce i riferimenti dell'articolo (testata, autore, titolo) per reperire sul quotidiano o altra fonte l'articolo completo.

Si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio delle immagini o non aggiornato delle notizie e delle informazioni.




Commenti

Post popolari in questo blog

Tribunale di Norimberga: "La somministrazione di farmaci, contro la volontà del soggetto, è un crimine contro l'Umanità"

  Tribunale di Norimberga: "La somministrazione di farmaci, contro la volontà del soggetto, è un crimine contro l'Umanità" Norimberga. Processo ai dottori Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Jump to navigation Jump to search . Karl Brandt  di fronte alla corte Il  Processo ai dottori  (ufficialmente  United States of America v. Karl Brandt, et al. ) fu il primo dei dodici " Processi secondari di Norimberga " che le autorità militari statunitensi indissero a  Norimberga ,  Germania , dopo la  seconda guerra mondiale  contro i sopravvissuti appartenenti a organizzazioni militari, politiche ed economiche della  Germania nazional-socialista . I dodici processi vennero celebrati esclusivamente da corti militari statunitensi e non davanti all'International Military Tribunal (IMT), che aveva promosso il principale processo di Norimberga contro i vertici della Germania nazionalsocialista, anche se ebbero luogo presso lo stesso palazzo di Giustizia di Norimberga

Il Dottor Francesco Catona ci ha lasciato nel mese di marzo 2022, un malore improvviso, un infarto, a detta di qualcuno. Un mistero per chi lo seguiva, era molto sano e tanto sportivo. Era stato vaccinato?

 Il Dottor Francesco Catona, psicologo,  psicoterapeuta, ci ha purtroppo lasciato nel mese di marzo 2022, un malore improvviso, un infarto forse, ha avanzato qualcuno. Resta un un mistero per chi lo seguiva, era molto sano e tanto sportivo, bici e corsa, aveva 43 anni.  Era stato vaccinato per obbligo statale/professionale? P resumibilmente si. A mio parere non aveva bisogno di essere inoculato, non era attacabile dal virus, doveva avere un sistema immunitario che funzionava benissimo, alle stelle, glielo avranno guastato col vaccino, avvelenandogli il sistema immunitario. Penso così. Ogni tanto me lo chiedo. Di cosa è realmente morto il Dott. Francesco Catona, psicologo, psicoterapista? Gli è stata fatta un'autopsia? Quando capitava, guardavo con piacere i suoi video su You Tube, era tanto simpatico, parlava di psicologia mentre faceva sport, correndo, in bici, in montagna, in riva al mare, con la neve, col sole, con la pioggia, nella sua splendida Calabria o nel Suo studio a Mil

Il foglio illustrativo delle controindicazioni del vaccino Pfizer è scaricabile in PDF.

La FDA (U.S. Food and Drug Administration) elenca gli effetti collaterali che possono manifestarsi con il vaccino anti Covid-19. L'elenco quì di seguito tradotto e riportato, è ravvisabile a pag.16 del seguente documento : https://l.facebook.com/l.php... - Sindrome di Guillain-Barré - Encefalomielite acuta disseminata - Mielite trasversa - Encefalite / mielite / encefalomielite / meningoencefalite / meningite /encefolapatia - Convulsioni / crisi epilettiche - Ictus - Narcolessia e cataplessia - Anafilassi - Infarto miocardico acuto - Miocardite / pericardite - Malattia autoimmune - Morte - Gravidanza e esiti del parto - Altre malattie demielinizzanti acute - Reazioni allergiche non anafilattiche - Trombocitopenia - Coagulazione intravascolare disseminata - Tromboembolia venosa - Artrite e artralgia / dolori articolari - Malattia di Kawasaki - Sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini - Malattia potenziata da vaccino Fonte: https://www.facebook.com/vaccinibasta/