Passa ai contenuti principali

La proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati per l'abrogazione dell'art. 21 della L. 247/2012 che impone l'iscrizione obbligatoria a Cassa Forense

 
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MAGORNO, BRUNO BOSSIO, D'INCECCO, FANUCCI, IACONO, OLIVERIO, ZANIN
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
Presentata il 6 giugno 2013
   
         "Onorevoli Colleghi!
 Con la presente proposta di legge si intende modificare la disciplina relativa all'ordinamento della professione forense di recente approvazione, con la legge n. 247 del 2012, stante che tale legge racchiude al proprio interno tali e tanti profili di censurabilità, anche di rango costituzionale, da richiedere le necessarie modifiche ai fini dell'eliminazione delle numerose criticità in essa presenti.


      In particolare, alcune norme contenute nell'articolo 21 della legge minano la libertà del «moderno» avvocato, il quale, di tal guisa, finisce con l'essere meno libero e poco indipendente, ma, ciò che più conta, è posto in una situazione di maggiore precariato economico, in riferimento alla stessa possibilità di esercitare la propria attività professionale.
      Il richiamo, in tale senso, è alla previsione normativa contenuta nell'articolo 21 della legge, laddove introduce quali requisiti di permanenza nell'albo professionale i parametri della «continuità, effettività, abitualità e prevalenza», quali vere e proprie pre-condizioni legali all'esercizio della professione forense, il cui requisito primario ed essenziale è, per l'appunto, l'iscrizione al relativo albo.
      La norma di legge si limita puramente e semplicemente a rinviare alla fattispecie regolamentare promanante dagli organismi direttivi nazionali dell'avvocatura e dal Ministero della giustizia per la determinazione dei parametri in funzione dei quali valutare i requisiti in parola.
      Tale norma si atteggia, quindi, come norma in bianco, laddove demanda a una fonte di rango non legislativo la determinazione dei parametri de quibus, senza specificare l'ambito, i criteri valutativi e i limiti dell'intervento regolamentare, che peraltro proverrebbe non già dall'organismo governativo nel suo complesso, bensì dal singolo dicastero e dalle organizzazioni verticistiche dell'ordinamento professionale e previdenziale.
      Con tale normativa sono palesemente violati i princìpi cardine della professione forense, racchiusi nello stesso codice deontologico forense, secondo i quali «l'Avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi ai princìpi della Costituzione nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ordinamento comunitario» (preambolo al codice deontologico), e, ancora, «nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. L'avvocato non deve tenere conto di interessi riguardanti la propria sfera personale» (articolo 10 del codice deontologico).
      È difficile poter rispettare i superiori princìpi se proprio la norma contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo 21 impone, per la prima volta in Europa, «condizionamenti» e criteri sul modo di esercitare la professione forense, in assenza dei quali il professionista potrà essere cancellato dall'albo, con conseguente divieto di uso del titolo di avvocato e con inevitabili conseguenze anche sugli interessi dei suoi assistiti.
      Se a tali rilievi si aggiunge che la permanenza nell'albo è strettamente legata all'obbligatoria iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (comma 8 dell'articolo 21) e all'ulteriore principio di continuità determinato dallo stesso ente, il rischio di vedere, da qui a pochi mesi, cancellazioni di massa dall'albo e la perdita di lavoro di migliaia di professionisti, stimati in 60.000 circa, si profila oltremodo realistico.
      Peraltro, la norma in esame appare palesemente e intimamente contraddittoria, laddove, nel comma 1 si esclude ogni riferimento al reddito professionale, ai fini della determinazione della continuità professionale per la permanenza nell'albo, mentre nel comma 8 si subordina l'iscrizione agli albi alla contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con ciò introducendo un criterio economico quale condizione per l'accesso alla professione e condizionando di fatto la permanenza del professionista nell'albo alla regolare contribuzione previdenziale.
      Infine, non v’è chi non veda in questo che l'articolo 21, complessivamente considerato, subordinando l'esercizio della professione a criteri di continuità, effettività, abitualità e prevalenza, e segnatamente all'iscrizione all'ente previdenziale, confligge con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, il quale pone quale unica condizione per l'accesso agli ordini professionali il superamento dell'esame di Stato.
       Infine, l'avvocato, proprio in considerazione dell'importante funzione che svolge e al fine di un'effettiva, ampia e imparziale difesa del cittadino, deve essere libero e indipendente e non soggiogato dai propri rappresentanti attraverso parametri di natura squisitamente politica, peraltro attualmente oscuri, risultando anche in contrasto con i princìpi dell'Unione europea di libera concorrenza.


      E, ancora, la modifica della legge in esame deve estendersi anche ad altre sue norme che limitano l'esercizio della professione ad alcune categorie di professionisti.
      Per vero, l'articolo 22, comma 2, deve essere modificato nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta da chi abbia maturato una iscrizione all'albo di otto anni e abbia frequentato proficuamente e lodevolmente la Scuola superiore dell'avvocatura istituita dal Consiglio nazionale forense (CNF), il cui regolamento può prevedere specifici criteri di modalità e di selezione.
      La norma, a parte essere indeterminata nel punto in cui rimette interamente al regolamento del CNF la determinazione dei criteri e delle modalità selettivi, comporta una severa discriminazione intergenerazionale.
      Difatti, da un lato richiede la frequentazione della Scuola superiore dell'avvocatura istituita con regolamento del CNF, che risulterebbe così composto proprio da avvocati cassazionisti che quindi deciderebbero i loro concorrenti nelle giurisdizioni superiori, oltre all'indebita selezione della componente dell'organismo forense stesso, dall'altro lascia immutato lo status di avvocato cassazionista per coloro che hanno già conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore della legge professionale.
      In ordine, poi, all'articolo 41, comma 12, va segnalato come rappresenti una grave limitazione per i giovani praticanti iscritti al relativo registro dover esercitare l'attività professionale solo in sostituzione del titolare di studio presso cui svolgono il tirocinio professionale, anche se si tratti di affari non trattati dal medesimo.
      Appare opportuno, anche al fine di tutelare il lavoro dei giovani praticanti avvocati, abilitati al patrocinio, secondo la vecchia normativa forense, consentire il patrocinio autonomo nelle cause di loro competenza per come in precedenza prescritto.
      Inoltre, in ordine all'esame di Stato regolamentato con l'articolo 46, comma 7, è evidente la necessità di sottoporre a revisione critica il comma nella parte in cui stabilisce che le prove scritte si svolgano con l'ausilio dei soli testi di legge, senza citazioni giurisprudenziali, considerando che da oltre un decennio l'esame di avvocato comporta il dover affrontare tre prove scritte, la soluzione delle quali avviene attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali, soprattutto recenti, i cui riferimenti è impossibile memorizzare senza l'ausilio di un codice annotato.
      La norma in esame non tiene neppure in considerazione l'esperienza pratico-giurisprudenziale e l'impostazione del tirocinio professionale, che vedono i principali attori del processo utilizzare e conformarsi alle massime giurisprudenziali, soprattutto a quelle di legittimità.
      Infine, desta allarme la previsione di una nuova fattispecie penale, generica e indeterminata, prevista e punita dal comma 10 dell'articolo 46 con la sanzione della reclusione fino a tre anni, che richiama condotte e comportamenti che possono trovare soluzione in altri ambiti giudiziari o disciplinari.
      In conclusione, la logica che ispira tale normativa, della quale si auspicano le modifiche richieste, è quella di creare in capo a pochi studi legali, in grado di produrre alti fatturati, una situazione di monopolio di fatto dei servizi legali e di assistenza giudiziaria, scoraggiando la concorrenza e, in particolar modo, le giovani generazioni di professionisti, con grave compromissione delle regole del libero mercato e, quindi, di una più ampia offerta dei servizi legali e di assistenza al cittadino, nonché delle garanzie e dell'effettività di tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona."


PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).
      1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 15, comma 1, lettera e), le parole: «ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione» sono soppresse;
           b) all'articolo 17, comma 9, la lettera c) è abrogata;
           c) l'articolo 21 è abrogato;
           d) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
              «2. Gli avvocati per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori devono essere iscritti a un albo speciale, tenuto dal CNF. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione all'albo speciale devono farne domanda al CNF, dopo aver maturato dodici anni di iscrizione all'albo e dimostrato di aver esercitato anche davanti alle corti d'appello e ai tribunali»;
          e) all'articolo 29, comma 1, la lettera g) è abrogata;
          f) all'articolo 41, comma 12:
              1) le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno»;
         2) le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,» sono soppresse;
          g) all'articolo 46:
              1) al comma 7, le parole: «Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali» sono sostituite dalle seguenti: «Le prove scritte si svolgono con l'ausilio dei testi di legge annotati con la giurisprudenza di riferimento»;
                2) il comma 10 è abrogato.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
Presentata il 6 giugno 2013 

Fonte:  CAMERA DEI DEPUTATI


  
  News Giuridiche by avv. Gabriella Filippone
  Blog: studio legale avvocato Gabriella Filippone

Commenti

  1. Sarebbe il caso di prendere in esame la proposta di legge, è del 2013!

    RispondiElimina
  2. ELEZIONI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI di GENNAIO 2015 - LISTE PER UNA AVVOCATURA LIBERA DAI CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI (facebook group)
    DIFENDIAMOCI. Entriamo nelle istituzioni forensi e rappresentiamo le nostre istanze. Proponete liste e candidature individuali (collegate ad associazioni che ci supportano o indipendenti)
    Invitiamo ad un voto consapevole e a candidarvi
    Visita il gruppo http://www.facebook.com/groups/1570227263212265/

    RispondiElimina

Posta un commento

Lascia un commento

Post popolari in questo blog

Tribunale di Norimberga: "La somministrazione di farmaci, contro la volontà del soggetto, è un crimine contro l'Umanità"

  Tribunale di Norimberga: "La somministrazione di farmaci, contro la volontà del soggetto, è un crimine contro l'Umanità" Norimberga. Processo ai dottori Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Jump to navigation Jump to search . Karl Brandt  di fronte alla corte Il  Processo ai dottori  (ufficialmente  United States of America v. Karl Brandt, et al. ) fu il primo dei dodici " Processi secondari di Norimberga " che le autorità militari statunitensi indissero a  Norimberga ,  Germania , dopo la  seconda guerra mondiale  contro i sopravvissuti appartenenti a organizzazioni militari, politiche ed economiche della  Germania nazional-socialista . I dodici processi vennero celebrati esclusivamente da corti militari statunitensi e non davanti all'International Military Tribunal (IMT), che aveva promosso il principale processo di Norimberga contro i vertici della Germania nazionalsocialista, anche se ebbero luogo presso lo stesso palazzo di Giustizia di Norimberga

Il Dottor Francesco Catona ci ha lasciato nel mese di marzo 2022, un malore improvviso, un infarto, a detta di qualcuno. Un mistero per chi lo seguiva, era molto sano e tanto sportivo. Era stato vaccinato?

 Il Dottor Francesco Catona, psicologo,  psicoterapeuta, ci ha purtroppo lasciato nel mese di marzo 2022, un malore improvviso, un infarto forse, ha avanzato qualcuno. Resta un un mistero per chi lo seguiva, era molto sano e tanto sportivo, bici e corsa, aveva 43 anni.  Era stato vaccinato per obbligo statale/professionale? P resumibilmente si. A mio parere non aveva bisogno di essere inoculato, non era attacabile dal virus, doveva avere un sistema immunitario che funzionava benissimo, alle stelle, glielo avranno guastato col vaccino, avvelenandogli il sistema immunitario. Penso così. Ogni tanto me lo chiedo. Di cosa è realmente morto il Dott. Francesco Catona, psicologo, psicoterapista? Gli è stata fatta un'autopsia? Quando capitava, guardavo con piacere i suoi video su You Tube, era tanto simpatico, parlava di psicologia mentre faceva sport, correndo, in bici, in montagna, in riva al mare, con la neve, col sole, con la pioggia, nella sua splendida Calabria o nel Suo studio a Mil

Il foglio illustrativo delle controindicazioni del vaccino Pfizer è scaricabile in PDF.

La FDA (U.S. Food and Drug Administration) elenca gli effetti collaterali che possono manifestarsi con il vaccino anti Covid-19. L'elenco quì di seguito tradotto e riportato, è ravvisabile a pag.16 del seguente documento : https://l.facebook.com/l.php... - Sindrome di Guillain-Barré - Encefalomielite acuta disseminata - Mielite trasversa - Encefalite / mielite / encefalomielite / meningoencefalite / meningite /encefolapatia - Convulsioni / crisi epilettiche - Ictus - Narcolessia e cataplessia - Anafilassi - Infarto miocardico acuto - Miocardite / pericardite - Malattia autoimmune - Morte - Gravidanza e esiti del parto - Altre malattie demielinizzanti acute - Reazioni allergiche non anafilattiche - Trombocitopenia - Coagulazione intravascolare disseminata - Tromboembolia venosa - Artrite e artralgia / dolori articolari - Malattia di Kawasaki - Sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini - Malattia potenziata da vaccino Fonte: https://www.facebook.com/vaccinibasta/