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CONDOMINIO E CONDOMINI MOROSI





Se il condomino non paga l’amministratore del condominio deve comunicare ai creditori tale morosità e procedere con un decreto ingiuntivo

Per ottenere il pagamento dal condomino non in regola con i pagamenti l’amministratore del condominio può avvalersi del decreto ingiuntivo nell’interesse comune senza aver prima ottenuto l’autorizzazione dell’assemblea, inoltre la novità della riforma del condominio impone all’amministratore di condominio, di comunicare ai creditori del condominio che ne facciano richiesta i dati dei condomini morosi.

2) Se il condomino non paga l'amministratore del condominio deve comunicare ai creditori tale morosità.





Maggio  2018 | Avvocato Gabriella Filippone |
Rassegna e commenti notizie on line





Sull’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, riguardante la materia della riscossione dei contributi condominiali ed i rapporti del condominio con i terzi. Comparazione tra il vecchio ed il nuovo testo dell’articolo 63 disp. att. c.c.:

Nuovo testo Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto


Vecchio testo Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l’amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l’autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.

***







L'amministratore può agire in giudizio per il recupero, con il deposito di ricorso per ingiunzione di pagamento immediatamente esecutivo, attraverso l’assistenza tecnica di un avvocato, “senza l’autorizzazione dell’assemblea”, ciò accadeva anche prima della riforma, non costituendo l’autorizzazione dell’assemblea condizione di procedibilità dell’azione monitoria da parte dell’amministratore, la novità che interessa il primo comma è la parte in cui si impone ex lege all’amministratore di condominio, di comunicare ai creditori del condominio che ne facciano richiesta i dati dei condomini morosi.
Tutela che ora potrà essere richiesta anche in via d’urgenza ed attraverso il deposito di ricorso ex articolo 700 c.p.c., da parte del terzo, che vede opporsi il rifiuto dall’amministratore ovvero nel silenzio di quest’ultimo.

Si trova riscontro dell’utilizzo del rimedio residuale offerto dalla tutela d’urgenza anche nella ordinanza del Tribunale di Pescara, 8 maggio 2014.

Relativamente all’aspetto della mancanza di autorizzazione dell’assemblea per agire giudizialmente da parte dell’amministratore, vi è da chiarire secondo quanto affermato da consolidata giurisprudenza:

“La riscossione dei contributi condominiali in base a una deliberazione dell’assemblea di approvazione del relativo stato di ripartizione, rientra tra le attribuzioni dell’amministratore, il quale per ottenerne il pagamento si può avvalere del decreto ingiuntivo nell’interesse comune senza aver prima ottenuto l’autorizzazione dell’assemblea e, a maggior ragione, può impugnare la sentenza che sia stata emessa nel giudizio nel quale abbia rivestito la qualità di parte”.

Nelle recenti pronunce della giurisprudenza di merito post riforma, si è sottolineato il principio consolidatosi nella precedente giurisprudenza di legittimità e consacrato nella sentenza delle sezioni unite del 27 febbraio 2007, n. 4421, secondo la quale:

“in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell’opposizione deve limitarsi a verificare l’esistenza e la permanente efficacia delle relative deliberazioni assembleari, senza poter esercitare in via incidentale, sulla loro validità, quel sindacato che è riservato invece al giudice davanti al quale esse siano state impugnate”.

L’opposizione del condomino ingiunto potrà investire la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l’approvazione delle spese condominiali da far valere in via separata con l’impugnazione di cui all’articolo 1137 c.c..


Fonte: Fisco e tasse | Avv.to Saverio Luppino








«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)

La rassegna stampa è una sintesi e fornisce i riferimenti dell'articolo (testata, autore, titolo) per reperire sul quotidiano o altra fonte l'articolo completo. 

Si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio delle immagini o non aggiornato delle notizie e delle informazioni.

Gabriella Filippone Blog | Giuridica News | Rassegna news giuridiche Avv. Gabriella Filippone







Sull'argomento puoi vedere:



lunedì 9 ottobre 2017



DEBITI CONDOMINIO: NON SPETTA AL CREDITORE INDICARE NEL PRECETTO L'IMPORTO DOVUTO DAI SINGOLI CONDOMINI


Titolo:  Debiti, calcoli al condomino
Autore:  Gianfranco Di Rago
Fonte:  Italia Oggi


Ottobre 2017 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna e commenti notizie on line

Con la sentenza n. 22856, pubblicata lo scorso 29 settembre, la Corte di cassazione ha fornito una serie di indicazioni per districarsi nell'ambito delrecupero dei crediti vantati nei confronti del condominio

I giudici hanno sostenuto che per il recupero delle obbligazioni esterne non spetta al fornitore indicare quanto dovuto dai singoli condomini

Nei casi in cui al singolo condomino il fornitore abbia ingiunto di pagare l'intero debito condominiale, lo stesso condomino dovrà attivarsi in giudizio per indicare la misura della sua partecipazione alle spese comuni ed ottenere la riduzione dell'importo richiesto. 

Fermo restando la natura parziaria delle c.d. obbligazioni condominiali esterne,non si può imporre al creditore l'onere di individuare e indicare nel precetto l'esatto importo dovuto dai singoli condomini in base ai rispettivi millesimi di proprietà.


***


Spetterà al debitore-condomino, a cui sia stato notificato il decreto ingiuntivo (ottenuto verso il condominio) e l’atto di precetto, proporre opposizione sostenendo di non essere condomino, o di esserlo ma per una quota differente ed inferiore a quella indicata creditore.
Se il condomino fa opposizione al pignoramento dimostrando di possedere meno millesimi di quelli attribuitegli dal creditore, il precetto avrà efficacia per l’importo corrispondente alla sua  quota millesimale.

I principi dell’esecuzione forzata verso i condomini:



  • il decreto ingiuntivo va ottenuto contro il solo condominio e non contro i condomini
  • la responsabilità dei singoli condomini è limitata alla propria quota millesimale e non si estende al debito del condominio
  • non spetta al creditore indicare la quota millesimale per la quale rispondono i singoli condomini.

Se il decreto ingiuntivo non viene opposto si procede al pignoramento.


Nei confronti dei morosi l’amministratore ha l’obbligo di agire entro 6 mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo. Se non lo fa è responsabile personalmente verso il condominio e può essere revocato.



«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)

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