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L'economia è in cerca di food lawyers | Regolamento UE numero 1169 del 2011



Immagine| via publicdomainpictures.ne




December 2016 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on lin



Il diritto alimentare è una materia complessa e articolata che gli avvocati sono chiamati ad affrontare.




Vi sono poi le problematiche legali che le imprese agroalimentari italiane devono affrontare in tema di etichettaturaLa materia è disciplinata dal Regolamento UE numero 1169 del 2011
La food securite la food safety sono entrati nelle scelte di politica aziendale. 


Nell'avvocatura si formano esperti in diritto alimentare che affiancano le imprese nella gestione delle vicende legate all'agroalimentare come il product recall e il novel food.








Titolo:  Food lawyer sul territorio
Autore:  Roberto Miliacca
Fonte:  Italia Oggi - Affari legali  












Etichettatura alimentare

"Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti mentre troverà applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale.
In breve alcune novità del regolamento:
  • leggibilità delle informazioni obbligatorie: al fine di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette, viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie, fissata in 1,2 mm (eccetto confezioni < 80 cm2 – minimo 0,9 mm);
  • soggetto responsabile: viene individuato l’operatore responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione;
  • etichetta nutrizionale: sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016, ma può essere anticipata volontariamente. La dichiarazione obbligatoria riguarda il contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione mentre gli elementi nutritivi di un elenco determinato possono essere dichiarati volontariamente;
  • modalità di indicazione degli allergeni: Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo;
  • nanomateriali : la lista dei nanomateriali impiegati va inserita fra gli ingredienti;
  • prodotti alimentari non preimballati: anche per i prodotti alimentari venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli ingredienti allergenici;
  • indicazione di origine: obbligatoria, a partire dal prossimo aprile 2015, per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili;
  • acquisti online: qualora il prodotto alimentare sia venduto a distanza, la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto;
  • oli e grassi utilizzati: l’indicazione “oli vegetali” o “grassi vegetali” viene superata in quanto tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato;
  • altre prescrizioni: per prodotti scongelati, tagli di carne o pesce combinati ed ingredienti sostitutivi
Con il Regolamento viene operato un complesso riassetto della normativa previgente e consolidato in un unico testo le precedenti norme di carattere generale sulla pubblicità, sull’etichettatura, sull’indicazione degli allergeni e sull’etichettatura nutrizionale. Infatti, a partire dal 13 dicembre 2014 sono abrogate sei direttive ed un regolamento, nonché vengono modificati il regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ed il regolamento (CE) n. 1925/2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.
A seguito del riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura perdono efficacia la maggior parte delle disposizioni nazionali contenute nella norma quadro, il Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, in quanto ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali nella materie espressamente armonizzate dal regolamento, salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza.
Possono invece essere mantenute e aggiornate, previa notifica alla Commissione europea, le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 non armonizzate dal Regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri (es: art.15, paragrafo 2, e art.44 del Regolamento).
Al riguardo, è in corso l’emanazione di un DPCM che aggiornerà le disposizioni del Decreto legislativo 109/1992.
Per quello che attiene invece l’impianto sanzionatorio, è di prossima emanazione il Decreto legislativo relativo alle disposizioni nazionali sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011.
In questa sezione vengono pubblicati i documenti che sono alla base della nuova normativa europea e le note informative trasmesse agli operatori tramite le Associazioni di categoria:
  1. Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25/10/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
    1.a Q&A pubblicate dalla DG Sanco in data 31/01/20131.b Questioni relative alla vendita a distanza (art. 14) – Documento di lavoro informativo, privo di valore giuridico ai fini della decisione finale della Commissione.
    1.c Q&A II parte pubblicate dalla DG Sanco in data 13/12/2016 – la versione in lingua italiana sarà disponibile a partire dalla seconda metà di gennaio. I quesiti in parte attengono alla dichiarazione nutrizionale
  2. Nota Mise prot. n. 0018169 del 28/07/2014 dell’Ufficio Legislativo del MiSE agli Uffici Legislativi di MIPAAF e Ministero della Salute sull’applicazione dell’articolo 26 “Paese d’origine e luogo di provenienza” del regolamento (UE) n. 1169/2011.
  3. Nota informativa Mise prot. n. 170164 del 30/09/2014 sull'art. 8 “Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Art. 8 Responsabilità”.
  4. Circolare 6 marzo 2015 della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI che chiarisce l’applicabilità delle sanzioni dell’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 109/1992 alle violazioni che restano immutate nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
  5. Circolare 16 novembre 2016 - Deroga dichiarazione nutrizionale punto 19 Allegato V regolamento 1169/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 283 del 3 dicembre 2016. A decorrere dal 13 dicembre 2016 si applicherà l’obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n. 1169/2011.
    Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento per gli alimenti elencati all’allegato V la dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria. Il punto 19 dell’allegato V estende tale deroga agli “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.
    Con la circolare emanata dal Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della salute in data 15 novembre 2016, si forniscono chiarimenti riguardo alla specifica deroga del punto 19.
  6.  Circolare 5 dicembre 2016 – Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 109/1992 dopo l’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011."

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico










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