Passa ai contenuti principali

Falso status su Facebook obbliga a risarcire il coniuge

Rassegna stampa | Le notizie on line  






Immagine | via pixabay




Può costare caro al coniuge "infedele" rendere pubblica sui social network, prima del giudizio di separazione, la nuova relazione sentimentale, aggiornando il proprio status.

I comportamenti troppo disinibiti sui social possono essere sanzionati con l'addebito della separazione







Immagine | via pixabay 

Chi aggiorna il proprio status su Facebook, dichiarandosi separato quando è ancora sposato, può essere condannato a risarcire il danno al coniuge.

Questi i principi affermati dai giudici di merito in due recenti sentenze, che testimoniano l'attenzione della giurisprudenza per le condotte virtuali di marito e moglie in crisi; dai social network possono giungere le prove dell'infedeltà coniugale, principale causa di addebito della separazione.









Così una donna è stata condannata a risarcire 5mila euro di danni non patrimoniali al marito per aver reso pubblica la propria relazione extraconiugale ed essersi attribuita sul profilo Facebook lo status di "separata", quando ancora non era stato avviato il giudizio di separazione, ed offendendo il coniuge, chiamandolo a più riprese, "il verme". Lo  ha deciso il tribunale di Torre Annunziata, con la recente sentenza n. 2643/2016.


Pur rigettando  le domande del marito di addebito della separazione, per il giudice partenopeo si verte in ambito di responsabilità per danni non patrimoniali a carico della donna, il cui comportamento, a detta del tribunale, ha "gravemente offeso la dignità e la reputazione" dell'uomo e che va oltre la "mera violazione del dovere di fedeltà tutelato e sanzionato dall'addebito".


Perché sussista una responsabilità risarcitoria, una volta accertata la violazione del dovere di fedeltà, come si legge in sentenza, "dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione, di un diritto costituzionalmente protetto". Sarà necessaria la "prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno". Per essere rilevante, non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa, insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà, di per sé non risarcibile, costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria,  deve invece concretizzarsi nella "compromissione di un interesse costituzionalmente protetto". 


Tale evenienza, come affermato dalla Cassazione con la sent. n. 18853/2011, può verificarsi quando  si dimostri che l'infedeltà, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge – trasmodando - in comportamenti che si siano concretizzati in  "atti lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto".







Fonti: 

Lo status falso su Facebook costa il risarcimento al coniuge, Marisa Marraffino, Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. |

Risarcisce il coniuge chi si finge separato su Facebook, Marina Crisafi, Studio Cataldi |











Rassegna news giuridiche  Avv. Gabriella Filippone  

Commenti

Post popolari in questo blog

Tribunale di Norimberga: "La somministrazione di farmaci, contro la volontà del soggetto, è un crimine contro l'Umanità"

  Tribunale di Norimberga: "La somministrazione di farmaci, contro la volontà del soggetto, è un crimine contro l'Umanità" Norimberga. Processo ai dottori Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Jump to navigation Jump to search . Karl Brandt  di fronte alla corte Il  Processo ai dottori  (ufficialmente  United States of America v. Karl Brandt, et al. ) fu il primo dei dodici " Processi secondari di Norimberga " che le autorità militari statunitensi indissero a  Norimberga ,  Germania , dopo la  seconda guerra mondiale  contro i sopravvissuti appartenenti a organizzazioni militari, politiche ed economiche della  Germania nazional-socialista . I dodici processi vennero celebrati esclusivamente da corti militari statunitensi e non davanti all'International Military Tribunal (IMT), che aveva promosso il principale processo di Norimberga contro i vertici della Germania nazionalsocialista, anche se ebbero luogo presso lo stesso palazzo di Giustizia di Norimberga

Il Dottor Francesco Catona ci ha lasciato nel mese di marzo 2022, un malore improvviso, un infarto, a detta di qualcuno. Un mistero per chi lo seguiva, era molto sano e tanto sportivo. Era stato vaccinato?

 Il Dottor Francesco Catona, psicologo,  psicoterapeuta, ci ha purtroppo lasciato nel mese di marzo 2022, un malore improvviso, un infarto forse, ha avanzato qualcuno. Resta un un mistero per chi lo seguiva, era molto sano e tanto sportivo, bici e corsa, aveva 43 anni.  Era stato vaccinato per obbligo statale/professionale? P resumibilmente si. A mio parere non aveva bisogno di essere inoculato, non era attacabile dal virus, doveva avere un sistema immunitario che funzionava benissimo, alle stelle, glielo avranno guastato col vaccino, avvelenandogli il sistema immunitario. Penso così. Ogni tanto me lo chiedo. Di cosa è realmente morto il Dott. Francesco Catona, psicologo, psicoterapista? Gli è stata fatta un'autopsia? Quando capitava, guardavo con piacere i suoi video su You Tube, era tanto simpatico, parlava di psicologia mentre faceva sport, correndo, in bici, in montagna, in riva al mare, con la neve, col sole, con la pioggia, nella sua splendida Calabria o nel Suo studio a Mil

Il foglio illustrativo delle controindicazioni del vaccino Pfizer è scaricabile in PDF.

La FDA (U.S. Food and Drug Administration) elenca gli effetti collaterali che possono manifestarsi con il vaccino anti Covid-19. L'elenco quì di seguito tradotto e riportato, è ravvisabile a pag.16 del seguente documento : https://l.facebook.com/l.php... - Sindrome di Guillain-Barré - Encefalomielite acuta disseminata - Mielite trasversa - Encefalite / mielite / encefalomielite / meningoencefalite / meningite /encefolapatia - Convulsioni / crisi epilettiche - Ictus - Narcolessia e cataplessia - Anafilassi - Infarto miocardico acuto - Miocardite / pericardite - Malattia autoimmune - Morte - Gravidanza e esiti del parto - Altre malattie demielinizzanti acute - Reazioni allergiche non anafilattiche - Trombocitopenia - Coagulazione intravascolare disseminata - Tromboembolia venosa - Artrite e artralgia / dolori articolari - Malattia di Kawasaki - Sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini - Malattia potenziata da vaccino Fonte: https://www.facebook.com/vaccinibasta/